Incentivi Fiscali per il Commercio Internazionale

Malta è uno stato membro dell’Unione Europea dal 2004. Il suo quadro normativo e il diritto societario sono interamente basati sul diritto comunitario e sulle sue direttive. Malta intende mantenere la sua reputazione di centro finanziario serio e ha preso le distanze dal suo precedente regime offshore, grazie ad una serie di provvedimenti legislativi entrati in vigore nel 1994 e, più recentemente, nel 2007. Il commercio offshore e la non-trading company (società non commerciale) sono stati sostituiti nel 1994 dalla international holding company (società di partecipazioni internazionale) e dalla international trading company (società commerciale internazionale) che assicurano in modo efficace rimborsi fiscali ai non-residenti e attività commerciali ristrette all’interno di Malta. A partire dal 1° gennaio 2007, le summenzionate international holding companies e international trading companies non possono più essere registrate a Malta. Tuttavia, Malta continua a offrire un ambiente attraente e competitivo per gli investimenti internazionali e l’approvazione delle nuove riforme fiscali da parte dell’Unione Europea garantisce un futuro sicuro ai servizi finanziari a Malta, che sancisce e conserva così intatto il suo sistema competitivo di imputazione. Le società residenti a Malta sono soggette ad un’aliquota fiscale del 35% sul loro reddito imponibile, senza un sistema distinto per l’imposta sulla società (corporation tax). Si applica un sistema di piena imputazione che significa che i dividendi pagati da una società residente a Malta hanno diritto a un credito d’imposta pari all’imposta pagata in precedenza dalla società sui dividendi distribuiti dalla società stessa. Questo fa sì che un’azionista che riceve un dividendo da una società maltese non potrà essere soggetto al pagamento di ulteriori tasse su quel dividendo a Malta. Al contrario, gli azionisti individuali delle società hanno diritto a un rimborso fiscale quando la loro imposta marginale sul dividendo è inferiore all’imposta pagata dalla società distributrice. Rimborsi fiscali agli azionisti Un azionista di una società maltese può richiedere rimborsi fiscali fino a 6/7 dell’imposta sulla società maltese, pagata sugli utili distribuiti, a seconda della fonte di reddito. I rimborsi non sono ammessi quando gli utili distribuiti derivano, direttamente o indirettamente, da beni immobili, così come dall’uso di alcune infrastrutture situate a Malta. Dal momento che l’azionista non residente non è tassato a Malta, gli azionisti di una società maltese costituita a scopi commerciali potrebbero quindi dover pagare, in totale, un’imposta effettiva del 5%, uno dei più bassi costi fiscali netti nell’UE. Vale la pena notare che non vi è alcuna ritenuta alla fonte prelevata su dividendi in uscita, interessi e royalty; il tutto, unito a bassi costi di esercizio e ad una manodopera specializzata, fa sì che Malta si configuri come un’alternativa economica e una giurisdizione fiscale efficiente all’interno dell’UE. Quindi, per riassumere, la somma che un azionista può richiedere che gli venga rimborsata è fissata come segue:

  • 6/7 dell’imposta pagata dalla società sul reddito distribuito a partire dal Foreign Income Account (Conto dei ricavi esteri) e dal Maltese Taxed Account (Conto tassato a Malta). Generalmente questo comprende virtualmente tutte le forme di redditi commerciali (l’aliquota effettiva dell’imposta pagata a Malta sugli utili della società scenderebbe al 5%).
  • Il sopraccitato rimborso si reduce a 5/7 se il reddito a partire dal quale il dividendo è stato distribuito deriva da interessi passivi e royalty, da dividendi o plusvalenze derivati da partecipazioni in una società estera che non soddisfa i criteri di esenzione fiscale delle plusvalenze (participation exemption) (l’aliquota effettiva dell’imposta pagata a Malta sugli utili della società scenderebbe al 10%).
  • Nel caso in cui la società abbia richiesto l’esenzione dalla doppia imposizione sul reddito da fonte estera, è possibile beneficiare di un rimborso pari ai 2/3 delle imposte pagate dalla società.

Qualora interessati, possiamo fornirvi esempi illustrativi di come funziona il summenzionato meccanismo di rimborso fiscale e di come i diversi rimborsi fiscali possono essere applicati alle diverse fonti di reddito. Enzione fiscale delle plusvalenze (Participation Exemption) Le società maltesi beneficiano inoltre di un regime di esenzione fiscale delle plusvalenze (participation exemption regime). In base a questo regime la società può scegliere che i dividendi o le plusvalenze derivati da partecipazioni qualificate in un’impresa estera (sia essa situata o meno nell’Unione Europea – a determinate condizioni) siano tassati al 35% e al momento della distribuzione di un dividendo l’azionista può quindi richiedere il rimborso totale della tassa maltese pagata o, in alternativa, la società che riceve i suddetti dividendi o plusvalenze può scegliere di esentare tale reddito del tutto, con un debito d’imposta maltese pari a zero. Per ottenere tale esenzione fiscale, la società estera o associazione di persone (body of persons) deve soddisfare una delle seguenti tre condizioni: a)   Essere residente o costituita in un paese o territorio facente parte dell’Unione Europea; oppure b)   Essere soggetta ad un’imposizione estera pari ad almeno il 15%; oppure c)   Non avere più del 50% del suo reddito derivante da interessi passivi o royalty. Qualora non venga soddisfatta nessuna delle sopraccitate condizioni, allora sarà necessario soddisfare entrambe le condizioni qui sotto riportate, ossia; d)   La partecipazione azionaria della società registrata a Malta nell’associazione di persone non residenti a Malta non deve essere un investimento di portafoglio e, a questo scopo, la partecipazione azionaria di una società registrata a Malta in un’associazione di persone non residenti a Malta che derivi più del 50% del suo reddito dall’investimento di portafoglio sarà considerata un investimento di portafoglio; e e)   L’associazione di persone (body of persons) non residenti a Malta o i suoi interessi passivi o royalty deve essere soggetta a imposizione estera ad un tasso non inferiore al 5%. Esenzione fiscale sulle royalty da brevetti Recentemente è stata emessa una comunicazione intitolata “Regolamento in materia di esenzione fiscale delle royalty da brevetti” (Exemption on Royalties Derived from Patents Rules, 2010), ai sensi della Legge sull’Imposta sui redditi (Income Tax Act). Questo incentivo è amministrato da Malta Enterprise, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate (Inland Revenue Department) ed è ora disponibile per tutte le persone, siano esse individui o società che detengono diritti di proprietà intellettuale brevettata e che percepiscono un reddito sotto forma di royalty (o altra simile forma di reddito). I brevetti rilasciati a Malta, nonché quelli rilasciati all’estero, sono considerati ammissibili purché l’invenzione sia considerata brevettabile in base al diritto maltese o sia il risultato di ricerca fondamentale o industriale o di sviluppo sperimentale, secondo le definizioni qui sotto riportate:

  • ‘Ricerca fondamentale’significa lavoro sperimentale o teorico svolto principalmente allo scopo di acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni o di fatti osservabili, senza la previsione di alcuna applicazione pratica diretta o di utilizzo;
  • ‘Ricerca industriale’significa ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e competenze al fine di sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare miglioramenti significativi a prodotti, processi o servizi già esistenti. Ciò include la creazione di componenti di sistemi complessi, necessari per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi che ricadono sotto la categoria ‘sviluppo sperimentale’ (vedi sotto);
  • ‘Sviluppo sperimentale’ significa l’acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle esistenti conoscenze e competenze di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altre conoscenze e competenze pertinenti, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

Qualsiasi persona, che si tratti di un individuo o di un’azienda, che percepisce royalty o redditi simili per la concessione, tramite un accordo di licenza o accordo simile, dell’utilizzo delle conoscenze protette da un brevetto che si qualifica ai sensi dei Regolamenti, può scegliere di beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul tale reddito, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:

  • Nel caso in cui il titolare del brevetto sia un individuo; l’individuo deve essere stato coinvolto, da solo o con altre persone, nell’attività di ricerca, pianificazione, elaborazione, sperimentazione, collaudo, ideazione, progettazione, sviluppo o altre attività simili che hanno portato all’invenzione stessa, oggetto del brevetto che si qualifica per l’esenzione.
  • In qualunque caso la licenza deve essere concessa ad un’azienda, per l’utilizzo del brevetto in un’attività economica produttiva quale, ad esempio, la produzione industriale, lo sviluppo di software e l’elaborazione di dati.

La concessione in licenza delle conoscenze coperte da brevetto legate alle imprese è consentita a patto che:

  • La royalty pagata non superi l’importo che sarebbe stato pagato a condizioni di mercato, ossia l’importo che sarebbe stato pagato se le imprese non fossero correlate.
  • L’impresa correlata che acquisisce la licenza deve essere direttamente implicata in un’attività economica produttiva, quale ad esempio produzione industriale, sviluppo di software e elaborazione di dati.

Esenzione fiscale sulle royalty da Copyright Nel maggio 2012 la legge sull’imposta sui redditi (Income Tax Act) è stata modificata per estendere ora l’esenzione anche a royalty, anticipi o redditi simili derivanti da copyright, nel corso di un’attività commerciale, industriale, professionale o altro. Il materiale coperto dal diritto d’autore (Copyright) comprende

  •   opere artistiche
  •   opere audiovisive
  •   database
  •   opere letterarie
  •   opera musicali

La Copyright Act (Legge sul diritto d’autore) definisce ulteriormente le opera artistiche, includendo, indipendentemente dalla qualità artistica, tutte le seguenti tipologie di opere:

  • Dipinti, disegni, incisioni ad acquaforte, litografie, xilografie, incisioni e stampe
  • Mappe, schemi, diagrammi e opere tridimensionali relativi a geografia, scienze o topografia, ad eccezione di topografie dei prodotti a semiconduttori
  • Opere di scultura
  • Fotografie che non fanno parte di un’opera audiovisiva
  • Opere di architettura in forma di edifici o modelli
  • Lavori di artigianato artistico, compresi tessuti pittorici lavorati, articoli di artigianato applicato e arte industriale.

A breve sarà pubblicata una nota legale indicante i requisiti che devono essere soddisfatti per poter beneficiare dell’esenzione fiscale sul reddito, ma l’esenzione sembra essere molto ampia. Incentivi per industrie mirate Le società locali che rientrano in alcuni specifici settori mirati, quali, ad esempio, operazioni di produzione, operazioni di back office, servizi di e-business, possono qualificarsi per un certo numero di incentivi fiscali e altri incentivi, compresi crediti d’imposta sugli investimenti, contributi agli investimenti, sussidi, prestiti agevolati e sovvenzioni, nonché spazi industriali a prezzi agevolati. Malta Enterprise è l’autorità competente che gestisce questi incentivi mirati per le industrie. Saremo lieti di fornire ulteriori informazioni su richiesta.